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GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Pubblicato mercoledì 20 novembre 2019
PROT N° 1600/2019
GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.
REGOLAMENTO
PER LE PROCEDURE
DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
(APPROVATO CON PROT N. 1718/1720 DEL 01/10/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROT N° 1592 DEL 14/11/2019)
INDICE
Titolo I Oggetto, campo di applicazione, principi
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Procedure di reclutamento
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Tipologie di assunzioni
Articolo 5 - Piano triennale dei fabbisogni di personale
Titolo II Concorso
Articolo 6 - Uso di società di selezione
Articolo 7 - Avviso di selezione
Articolo 8 - Requisiti di ammissione
Articolo 9 - Domanda di partecipazione
Articolo 10 - Ammissione ed esclusione dei candidati dalla procedura
Articolo 11 - Commissione giudicatrice
Articolo 12 - Valutazione e prove
Articolo 13 - Graduatoria, nomina ed assunzione
Titolo III Altre modalità
Articolo 14 - Casi particolari di assunzione
Articolo 15 - Uso curricula spontanei
Titolo IV Norme finali
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali
Articolo 17 - Accesso agli atti
Articolo 18 - Disposizioni finali
TITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI
Art. 1
OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità volte alla ricerca, alla selezione, al reclutamento e all'inserimento di personale nella Società Gestioni Municipali S.p.A..
2. Il Regolamento si attua tenendo conto delle attività svolte dalla Società Gestioni Municipali S.p.A. sulla base dello Statuto sociale e degli indirizzi forniti dagli Enti Locali soci.
Art. 2
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
1. L'assunzione di personale per la copertura delle qualifiche professionali previste dall’organizzazione della Società avviene, di norma, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dalla normativa di settore, in forza di concorso, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, ossia per procedura ad evidenza pubblica, comparativa selettiva con selezione per titoli ed esami, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento -secondo principi meritocratici- della professionalità, della capacità e delle attitudini richieste per la posizione da ricoprire.
2. Per ricoprire un posto di lavoro, la Società può ricorrere, in prima battuta, alla mobilità di cui agli artt. 30 ss. del D.Lgs. 165/2001.
3. Ove non provveda mediante ricorso alla mobilità, la Società può ricorrere, anziché direttamente all'indizione di concorso, allo scorrimento di graduatorie ancora vigenti di precedenti selezioni, purché:
- il posto da ricoprire sia stato istituito prima dell'approvazione della graduatoria cui si attingerebbe;
- vi sia identità tra il profilo da ricoprire e quello per cui è ancora vigente la graduatoria cui si attingerebbe.
Ciò salvi i casi in cui l'indizione di nuovo concorso sia:
- obbligatoria, anche per speciali discipline di settore; ovvero
- maggiormente opportuna, in ragione di particolari circostanze di fatto; ovvero
- corrispondente a ragioni di interesse pubblico prevalente.
4. In casi di particolare necessità e urgenza, la Società può ricorrere a procedure più snelle e flessibili, sempre nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001.
5. Per le qualifiche e i profili professionali per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il reclutamento avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
Art. 3
PRINCIPI GENERALI
1. Le modalità di reclutamento del personale nonché di trattamento e condizioni di lavoro avvengono nel rispetto:
- del principio di eguaglianza di cui all'art. 51 della Costituzione;
- del principio di non discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del D.Lgs. 165/2001;
- del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico Pubblico Impiego), nonché delle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle PP.AA.), laddove applicabili, ed in particolare dei principi -di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001- di:
- trasparenza: intesa come possibilità per chiunque di conoscere le modalità e i criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
- adeguata pubblicità: attuata mediante la divulgazione sul sito web istituzionale e l'affissione presso la sede legale della Società e/o altri mezzi idonei;
- imparzialità: perseguita adottando modalità di svolgimento e criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare nei candidati il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire;
- economicità e celerità nell'espletamento dei procedimenti di selezione;
- del codice civile (in particolare Libro V, titolo II, capo I);
- della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, tra cui il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
- dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
- della Legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151;
- dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
- del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, per il quale la Società agisce, nelle procedure di selezione, incarico ed assunzione, in conformità al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, assicurando che sia accertata, sui candidati prescelti, l'assenza di procedimenti penali, di cause di inconferibilità e di incompatibilità, o altre condizioni ostative, anche eventualmente attraverso il rilascio delle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazione.
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge vigenti, dal CCNL applicabile e dalla Lettera di Assunzione.
3. In caso di contrasto tra norme del presente Regolamento e norme di legge entrate in vigore dopo il presente Regolamento, le norme del presente Regolamento in contrasto saranno da intendersi conformate alle nuove norme di legge.
Art. 4
TIPOLOGIE DI ASSUNZIONI
1. Il regolamento si applica per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, sia per i contratti a tempo pieno sia per quelli a tempo parziale.
2. Per assunzioni a tempo indeterminato si intendono quelle finalizzate alla necessità di copertura di posti vacanti in organico ex art. 1 del D.Lgs. 81/2015.
3. Tempo determinato.
3.1. Le assunzioni a tempo determinato seguono la disciplina, laddove applicabile, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e artt. 19 ss. del D.Lgs. 81/2015.
3.2. Le assunzioni a tempo determinato hanno una durata prestabilita, con fissazione di un termine finale. La durata del rapporto di lavoro non può essere superiore a quella stabilita dalla legge. Nel caso in cui il contratto iniziale sia inferiore a tale durata massima, è ammessa una sola proroga per comprovate esigenze operative e con riferimento alla stessa attività lavorativa.
La scadenza contrattuale comporta, a tutti gli effetti, la piena risoluzione del contratto.
3.3. Per assunzioni a tempo determinato si intendono quelle necessitate da comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, finalizzate:
- alla sostituzione temporanea del personale assente per maternità, malattia, infortunio, ferie, aspettativa o altre forme di astensione temporanea dal lavoro, con esclusione dei casi vietati dalla legge;
- all'integrazione del personale per fronteggiare particolari periodi d’incremento temporaneo, significativo e non programmabile del lavoro;
- allo svolgimento di particolari funzioni o attività d’interesse della Società limitate nel tempo.
4. Le assunzioni sono normalmente a tempo pieno, ma possono essere a tempo parziale ai sensi degli artt. 4 ss. del D.Lgs. 81/2015 laddove applicabile.
5. Il regolamento non si applica a:
- contratti di somministrazione lavoro (interinali), integralmente gestiti da società di somministrazione ai sensi degli artt. 30 ss. del D.Lgs. 81/2015;
- casi di distacco di personale dipendente di società partecipate;
- assunzioni conseguenti a cessione/acquisto d'azienda o eventi similari, regolate dall'art. 2112 c.c.;
- reclutamento di professionisti ed esperti, anche mediante contratti di lavoro autonomo, che vengono occasionalmente e puntualmente impegnati su specifiche attività che richiedano un elevato grado di specializzazione, che avviene nel rispetto dell'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- contratti e incarichi di collaborazione professionale;
- collaborazioni di natura meramente occasionale e non ripetitiva;
- assunzioni obbligatorie riservate ai disabili (in tale caso, le procedure di assunzione sono esclusivamente quelle stabilite dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151);
- assunzioni rese obbligatorie da provvedimenti giudiziali.
In questi casi, la selezione e/o il conferimento deve comunque avvenire nel rispetto delle inerenti disposizioni di legge e -ove occorre- delle previsioni di budget.
6. Il regolamento non si applica ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto servizi, forniture, lavori ed opere, disciplinati dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
7. Apprendistato e tirocinio.
La Società potrà procedere anche ad assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi degli artt. 41 ss. del D.Lgs. 81/2015; in tal caso, il reclutamento sarà effettuato mediante il solo colloquio e la valutazione del curriculum vitae del candidato.
Presso la Società possono essere attivati tirocini formativi secondo le norme di legge.
8. Il reclutamento di personale appartenente all'area dirigenziale e/o dei quadri, attesa la natura necessariamente fiduciaria del rapporto che dovrà essere instaurato tra tale figura e la Società, la Società procederà all'individuazione anche con esperimento di una procedura informale, previa predeterminazione dei criteri selettivi, a cui saranno invitati almeno tre candidati (ove disponibili in tal numero).
9. Incarichi a contratto.
La copertura dei posti con qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire:
- mediante contratto a tempo determinato, che non può avere durata superiore al mandato dell’organo di amministrazione della Società;
- anche al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno della Società.
- con previsione di trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di riferimento.
Per obiettivi determinati e con convenzioni specifiche e/o a termine, è possibile ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
10. L’elenco delle tipologie dei contratti sopra indicato è meramente esemplificativo.
La Società si riserva di avvalersi di altre e diverse tipologie contrattuali per lo svolgimento della propria attività, nonché delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni del CCNL di settore.
Art. 5
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
1. La Società, con il supporto del competente Servizio del personale, predispone il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, in cui:
- definisce l'organizzazione degli uffici;
- indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione, unitamente alla consistenza, alla tipologia, ai costi delle assunzioni programmate, nonché agli oneri di riferimento;
- individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale nel rispetto -in primis- degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio.
2. La selezione, la valutazione ed il reclutamento del personale si sviluppa in coerenza con tale pianificazione, perseguendo la corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali.
3. Nei limiti di quanto programmato e preventivato nel Piano, la Società ricorre al mercato esterno del lavoro ogni volta in cui le risorse già presenti all'interno della Società non risultino sufficienti o adeguate per coprire i profili necessari richiesti.
Art. 6
USO DI SOCIETÀ DI SELEZIONE
1. A discrezione motivata della Società, la selezione può avvenire, in tutto o in parte, anche per il tramite di società esterne specializzate nella ricerca e selezione del personale, selezionate tra quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza della scelta.
2. Nei relativi contratti con tali società dovrà essere previsto l’obbligo per la società prescelta di uniformarsi ai principi di imparzialità e trasparenza richiamati dal presente Regolamento e di rilasciare -al termine della procedura di selezione- una dichiarazione in merito alla autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l’incarico.
TITOLO II
CONCORSO
Art. 7
AVVISO DI SELEZIONE
1. La selezione prende inizio con la pubblicazione dell'avviso di selezione o bando, sottoscritto dall'Amministratore, sul sito web istituzionale e presso la sede della Società, per un periodo di almeno 15 giorni solari, riducibile solo in caso di comprovate ragioni di urgenza.
La Società si riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità all'offerta di lavoro mediante inserzione sui giornali locali e/o nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione.
2. L’avviso di selezione o bando, compatibilmente con le finalità della procedura e dei posti oggetto di assegnazione, dovrà contenere, fra l’altro, le seguenti indicazioni (elenco esemplificativo):
a) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la selezione;
b) numero dei posti messi a selezione;
c) mansioni da ricoprire, inquadramento contrattuale e giuridico applicato;
d) periodo contrattuale;
e) sede di lavoro;
f) eventuale periodo di prova;
g) requisiti di ammissione generali e speciali necessari per partecipare;
h) modalità e termine di scadenza per la presentazione della domanda;
i) criteri di valutazione sulla cui base sarà effettuata la selezione;
l) modalità di espletamento delle prove di selezione;
m) nomina della Commissione Giudicatrice;
n) periodo di validità della graduatoria;
o) richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
3. La Società, con delibera motivata, si riserva in ogni momento di sospendere o annullare la procedura di selezione. In tal caso ne è data comunicazione a tutti i candidati mediante avviso.
Art. 8
REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla selezione, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, i candidati devono possedere alcuni requisiti generali, di seguito elencati in via esemplificativa non vincolante:
a) cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/1994, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza extracomunitaria; tendenzialmente, negli ultimi due casi, i cittadini non italiani devono:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- dimostrare adeguata conoscenza della lingua italiana e /o di una lingua straniera rapportata alla posizione da conferire;
b) possesso e godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali comunali;
c) età non inferiore agli anni 18, salvo diversa disposizione per taluni profili professionali, e non superiore a quella prevista dalla legge per il collocamento a riposo;
d) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni oggetto del profilo professionale di selezione: in ragione della particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta, la Società ha facoltà, prima di procedere alla nomina, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo;
e) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso e/o di sottoposizione a misure di prevenzione che impediscano la costituzione del rapporto di impiego e/o in generale di condanne e/o misure che inibiscano l'accesso ai pubblici uffici;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai sensi dell'art. 1 della L. 226/2004;
g) assenza di pregressi licenziamenti e/o destituzione e/o dispensa dall'impiego presso la Società o anche presso una Pubblica Amministrazione o un'altra Società Partecipata Pubblica, per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari ovvero a seguito dell'accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e/o comunque con mezzi fraudolenti.
2. Oltre ai requisiti generali, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono possedere anche dei requisiti speciali/sostanziali, di seguito elencati in via esemplificativa non vincolante:
- titolo di studio (e eventuale votazione minima), la cui tipologia è variabile a seconda del livello cui afferisce la selezione nonché alla specificità delle funzioni da svolgere e può essere (in via esemplificativa) o diploma di istruzione di secondo grado o laurea (di volta in volta specificata) o abilitazione all'esercizio di una data professione (da indicarsi); nel caso, nella domanda il candidato dovrà indicare il titolo di studio posseduto, almeno pari a quello richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione ovvero superiore (l'aspirante deve, tendenzialmente, specificare il titolo di studio posseduto ed indicare l'Istituto e la data di conseguimento, oltre che la votazione finale ottenuta); se trattasi di titolo di studio conseguito all’estero, l'aspirante deve specificare di essere in possesso della dichiarazione che tale titolo è riconosciuto equipollente o equivalente al titolo di studio richiesto dal presente bando rilasciato dall’Autorità competente;
- esperienza lavorativa maturata in un dato settore per un dato periodo (eventuale);
- possesso della patente di guida e/o nautica, in corso di validità, se necessaria/e in ragione delle funzioni da svolgere, del tipo da indicarsi a seconda delle funzioni stesse;
- possesso di certificazioni e/o brevetti e/o attestati e/o similari, in corso di validità, se necessaria/e in ragione delle funzioni da svolgere, del tipo da indicarsi a seconda delle funzioni stesse;
- conoscenza e/o capacità di uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse;
- conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altra/e lingua/e straniera/e.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande di selezione.
Il possesso dei requisiti deve essere mantenuto per tutta la durata della procedura selettiva, nonché durante il rapporto di lavoro. L'accertamento, in qualunque tempo, della mancanza o del venire meno di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione o la decadenza dalla relativa graduatoria ovvero la decadenza dall'eventuale assunzione effettuata (con inerente risoluzione del contratto di lavoro).
Art. 9
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione normalmente deve essere redatta su carta semplice.
2. Gli aspiranti, nella domanda, sotto la propria responsabilità, devono:
- indicare e dichiarare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e pec (se posseduto/i) ed altri eventuali recapiti;
- indicare e dichiarare il luogo di residenza, nonché altro indirizzo (solo se diverso dalla residenza) cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti la procedura di selezione, con l'onere dei candidati di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni (la Società non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi di partecipazione dei candidati a causa di inesatte indicazioni di indirizzo);
- dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla selezione.
3. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in carta libera:
- copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità, anche ai sensi dell'art. 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla selezione;
- copia della documentazione richiesta a bando da allegare alla domanda.
I candidati dovranno, in qualsiasi momento della selezione, su richiesta della Società (nei casi in cui non sia possibile accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni), produrre la documentazione in originale o copia autentica comprovante quanto dichiarato dalla domanda e negli allegati.
4. La domanda e gli allegati devono essere tutti sottoscritti in calce dal candidato in forma autografa, pena la non ammissione alla procedura. Non è necessaria l'autentica della sottoscrizione.
5. Le dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: con la sottoscrizione, il candidato si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, consapevole, per il caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, dell'applicazione delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.. L'accertamento di falsità in atti o dichiarazioni mendaci comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura selettiva, la decadenza dalla relativa graduatoria e dall’eventuale assunzione effettuata (con risoluzione del rapporto di lavoro).
6. La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati, dovrà essere fatta pervenire alla Società mediante uno dei sistemi di trasmissione indicati nel bando a scelta del candidato (l'utilizzo di modalità diverse da quelle indicate comporta la non ammissione alla procedura) tra:
- tramite servizio postale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo della Società; in tal caso, il concorrente dovrà apporre sulla busta il proprio nome ed indirizzo nonché l'indicazione di selezione pubblica indicata a bando; oppure
- a mano alla segreteria della Società, nelle ore di apertura al pubblico; in tal caso, il concorrente dovrà consegnare i documenti in busta chiusa, sulla quale avrà apposto il proprio nome ed indirizzo nonché l'indicazione di selezione pubblica indicata a bando, e l'ufficio ricevente provvederà al rilascio della ricevuta; oppure
- con inoltro della scansione in formato PDF, da casella p.e.c. all'indirizzo p.e.c. della Società.
7. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire alla Società entro e non oltre il giorno indicato nel bando, che non può essere inferiore a 20 giorni per le assunzioni a tempo determinato e a 30 giorni per quelle a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, riducibili solo in caso di comprovate ragioni di urgenza.
La Società si riserva, se necessario, la facoltà di prorogare detto termine.
Il suddetto termine è perentorio, a pena di inammissibilità della domanda, pertanto non saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi ragione, siano arrivate in ritardo.
La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo scritto sulla domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.
8. La presentazione della domanda comporta:
- implicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni del bando e delle norme nello stesso richiamate;
- implicito consenso al trattamento e all'utilizzo dei dati personali.
Art. 10
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DALLA PROCEDURA
1. Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il responsabile del procedimento effettuerà la verifica formale della tempestività e della regolarità delle domande pervenute e della presenza di tutti i requisiti e documenti richiesti, al fine di determinare l'ammissibilità al concorso.
2. In difetto si procederà all'esclusione del candidato.
È possibile ammettere alla regolarizzazione, a discrezione della Società, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda ma non oltre la data di inizio delle prove, quelle domande che presentino imperfezioni formali o omissioni non sostanziali.
3. Il risultato della verifica formale delle domande pervenute, con l'elenco dei candidati ammessi alla selezione (e di quelli esclusi), sarà consultabile sul sito web della Società entro il termine prescritto nel bando.
4. Costituiscono in ogni caso motivi di esclusione dalla selezione:
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione in forma autografa;
- la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso;
- la mancata presentazione della domanda e dei relativi allegati con le modalità di cui all'avviso;
- il mancato possesso dei requisiti di accesso alla procedura;
- la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità.
5. L'elenco dei candidati ammessi alla procedura, unitamente ai documenti presentati a corredo della domanda, è poi consegnato alla Commissione che espleta la selezione.
Art. 11
COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La valutazione delle prove e l’attribuzione dei punteggi, nonché la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei sono effettuate da una Commissione Giudicatrice all'uopo nominata.
2. La Commissione Giudicatrice è formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, scelti esclusivamente tra i dipendenti della Società e/o di altra P.A. e/o docenti e/o soggetti esterni, che:
- siano esperti di provata competenza nelle nelle materie oggetto di selezione;
- non siano componenti dell'organo amministrativo della Società né soggetti che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- non possiedano cause di inconferibilità o incompatibilità.
3. La nomina dei Commissari avviene, a cura del Responsabile del Procedimento o di soggetto da lui delegato, mediante sorteggio, da tenersi nel giorno e luogo indicati a bando.
4. Dopo la trasmissione dell'elenco dei candidati ammessi alla procedura, la Commissione procede all’esame dei candidati verificando:
- le cause della loro esclusione;
- eventuali incompatibilità con i candidati ammessi, in ragione di rapporti di coniugio o di parentela o di affinità fino al terzo grado o di convivenza anche di fatto, nel qual caso i lavori vengono sospesi e il Responsabile del Procedimento sostituisce il Commissario incompatibile.
5. Successivamente, la Commissione provvede all’espletamento delle prove previste dall’avviso di selezione, alla valutazione e alla conseguente redazione della graduatoria finale di merito.
Art. 12
VALUTAZIONE E PROVE
1. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi alla selezione sia superiore ad un numero stabilito nel bando, la stessa sarà preceduta da una fase preselettiva, finalizzata a scegliere i candidati da sottoporre alle prove selettive successive.
La data e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, le modalità di svolgimento e l'attribuzione di punteggio relativamente alla stessa sono informazioni che saranno specificate nel bando.
Dopo l'eventuale pre-selezione, la selezione avviene attraverso procedure comparative selettive.
2. La Commissione, per la valutazione dei candidati, dispone complessivamente di 100 punti.
3. I titoli richiesti ai fini dell'ammissione alle procedure saranno determinati in relazione all'area di collocazione, alle mansioni da svolgere e al livello di qualifica professionale oggetto di conferimento.
In caso di eventuale valutazione di titoli, la Commissione potrà valutare: titoli di studio (ulteriori rispetto a quello prescritto per la partecipazione), titoli di servizio (per i servizi resi, presso la Pubblica Amministrazione e/o privati, per le medesime mansioni oggetto della selezione, o per servizi resi presso la Società), titoli vari (es. attestati di frequenza o diplomi conseguiti mediante la frequenza di corsi professionali o di specializzazione, ritenuti attinenti alla qualifica da rivestire).
4. Le prove consistono normalmente in quiz o test a risposta multipla o libera, eventuali prove pratiche o attitudinali e colloqui, e ad esse verrà attribuito il punteggio stabilito nel bando.
Le metodologie, le tecniche di valutazione e la pesatura dei punteggi per ogni prova di selezione dovranno essere approvate preventivamente all'indizione della procedura ed indicate a bando.
Le prove scritta ed orale avranno ad oggetto gli argomenti fissati nel bando.
La prova orale si potrà concludere con un colloquio finalizzato alla valutazione delle attitudini, conoscenze e professionalità del candidato.
Durante le prove non sarà possibile consultare libri, codici, testi di qualsiasi genere o appunti.
Il luogo, la data e l'ora delle prove saranno indicate nell'avviso di selezione o comunicate e/o modificate successivamente. Le modalità di espletamento delle prove e la loro durata, se non già precedentemente indicati, saranno tempestivamente portati a conoscenza dei candidati.
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di documento d'identità in corso di validità nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella convocazione.
Saranno esclusi dalla selezione coloro che non si presenteranno nella data e nel luogo indicati.
La mancata presentazione a qualsiasi prova determinerà l'esclusione del candidato.
5. Il punteggio finale è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle singole prove, cui sarà sommato il punteggio ottenuto nella eventuale valutazione dei titoli.
A parità di punteggio assegnato, ha diritto di priorità il candidato che ha già prestato servizio alle dipendenze della Società in analoga posizione per almeno 6 mesi, poi quello con il miglior voto del titolo studio richiesto e, infine, quello più giovane.
6. A parità di merito, i titoli che per legge danno diritto di preferenza sono:
- insigniti di medaglia al valore militare;
- mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- mutilati e invalidi in fatto di guerra;
- mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- orfani di guerra;
- orfani dei caduti per fatto di guerra;
- orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- feriti in combattimento;
- insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di famiglia numerosa;
- figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;
- figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1 anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- invalidi e mutilati civili;
- militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà dichiarare, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio. La mancata dichiarazione equivale a rinuncia al beneficio. Qualora i candidati dichiarino, ai soli fini dell’applicazione delle preferenze di legge, che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso di questa o di altra Pubblica Amministrazione, potrà essere richiesta d’ufficio, sull’istanza di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’acquisizione di detti documenti o di copie di essi.
7. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
- dal numero dei figli a carico;
- dall'aver prestato servizio nell'Amministrazione Pubblica, con riguardo alla durata del servizio prestato;
- dalla minore età.
Art. 13
GRADUATORIA, NOMINA ED ASSUNZIONE
1. I candidati saranno inseriti in una graduatoria secondo l’ordine di merito espresso dalla Commissione Giudicatrice in base al punteggio finale ottenuto e le preferenze e priorità.
2. La graduatoria finale, con il nome e cognome dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale, sarà affissa presso la sede legale della Società e pubblicata nel suo sito internet per un periodo non inferiore a 30 giorni.
3. La graduatoria avrà validità per il periodo di tempo stabilito dalla legge, salvo diversa previsione da indicare nel bando.
Le graduatorie redatte per la copertura di impieghi a tempo indeterminato possono essere eventualmente utilizzate, nel periodo di vigenza, tramite scorrimento, per la copertura di ulteriori posti che, in tale periodo, dovessero rendersi eventualmente disponibili circa il profilo oggetto della selezione di riferimento e/o anche per diverso profilo lavorativo in caso di esigenze straordinarie di servizio per la copertura di eventuali esigenze occupazionali a tempo determinato.
Le graduatorie redatte per la copertura di impieghi a tempo determinato possono essere utilizzate, nel periodo di vigenza, tramite scorrimento, solo per esigenze temporanee e comunque inferiori al termine massimo dei contratti a tempo determinato.
4. L'inserimento in graduatoria non conferisce diritto all'assunzione, restando facoltà della Società effettuare scelte gestionali alternative.
5. Al/i vincitore/i è inviata raccomandata A.R. recante l’offerta di assunzione con l’indicazione del termine di avvio del rapporto di lavoro.
I candidati risultati vincitori dovranno assumere servizio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nella lettera di assunzione, e, comunque, l’offerta di lavoro ha validità di 30 giorni dalla data di ricevimento ed è considerata come respinta se entro tale termine la Società non riceve formale comunicazione di accettazione da parte del vincitore.
6. L'assunzione è sottoposta a condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione all’impiego e della sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione e dei titoli dichiarati nella domanda.
7. In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, il responsabile del procedimento provvederà a nominare un altro candidato dichiarato idoneo, seguendo l'ordine della graduatoria.
8. Prima di assumere servizio, il chiamato potrà essere sottoposto a visita medica per accertare l’idoneità psico-fisica a ricoprire il posto, se ritenuto opportuno dalla Società: la Società si riserva di escludere, a suo insindacabile giudizio, coloro che non risultassero idonei alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della presente selezione.
9. Il candidato chiamato, prima di assumere servizio, dovrà dichiarare -sotto la propria responsabilità- di non avere altri rapporti di impiego e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
10. I vincitori della selezione potranno essere sottoposti ad un periodo di prova.
Nel corso del periodo di prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima mensilità.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.
TITOLO III
ALTRE MODALITÀ
Art. 14
CASI PARTICOLARI DI ASSUNZIONE
1. In casi di particolare necessità ed urgenza e/o per sostituzioni per malattia e maternità e/o per far fronte ad esigenze temporanee, qualora non vi sia il tempo per lo svolgimento della procedura concorsuale, anche al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi, la Società può procedere all’assunzione esclusivamente con contratto a tempo determinato non superiore a sei mesi eventualmente prorogabile per massimo altri sei mesi, ricorrendo a procedure più snelle e flessibili, sempre nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001.
2. Nei suddetti casi, la Società può procedere all'assunzione:
a) mediante chiamata diretta tramite selezione dalle graduatorie degli idonei di concorsi già espletati, ove esistenti;
b) qualora non sia possibile attingere il necessario personale da tali graduatorie o qualora la graduatoria sia esaurita oppure la selezione sia andata deserta, mediante pubblicazione di un avviso di raccolta curricula, pubblicato per un periodo di 5 giorni, successiva valutazione dei curricula pervenuti, eventuale convocazione di un numero limitato di candidati e colloquio con i convocati, e scelta;
c) qualora non sia possibile attingere il necessario personale da tali graduatorie o qualora la graduatoria sia esaurita oppure la selezione sia andata deserta e non vi sia ulteriore tempo, mediante chiamata diretta tramite selezione da:
- i curricula spontanei pervenuti in azienda negli ultimi 12 mesi;
- le liste di disoccupazione o mobilità di Agenzie per il Lavoro e Centri per l’Impiego;
- banche dati gestite da associazioni di categoria datoriali a cui la Società aderisce;
d) infine, ricorso alle Agenzie di somministrazione lavoro.
3. Per la selezione verrà nominata una Commissione Giudicatrice di tre membri ovvero procederà il Responsabile del Procedimento nei casi di particolare urgenza, e si dovrà tenere conto, in relazione alla qualifica richiesta, dei seguenti parametri:
- possesso di requisiti generali di selezione;
- posizione in graduatoria (ove presente);
- tipo di titolo di studio e, a parità di titolo di studio, voto conseguito;
- attestati di specializzazione;
- periodi di servizio già prestati in Società;
- età;
- precedenti esperienze professionali;
- a parità di condizioni, stato di famiglia.
Art. 15
USO CURRICULA SPONTANEI
1. L'Ufficio del Personale assicura la raccolta dei curricula pervenuti alla Società in modo spontaneo ad iniziativa del candidato senza alcuna correlazione con avvisi/bandi pubblicati la cui procedura selettiva sia in corso.
I curricula così raccolti sono conservati per un periodo di 12 mesi dalla loro ricezione.
2. I curricula così pervenuti non sono di norma presi in esame nell'ambito di procedure selettive avviate, seppur rispondenti ai requisiti ivi previsti.
3. I curricula così pervenuti possono essere -a discrezione della Società- eccezionalmente presi in esame:
a) nei casi particolari di assunzione di cui all'articolo che precede;
b) nell'ambito di procedure selettive avviate, se rispondenti ai requisiti ivi previsti e se:
- la procedura selettiva, regolarmente avviata, abbia avuto esito negativo, ossia non sia pervenuta nessuna candidatura ovvero non vi sia nessun ammesso o nessun idoneo; ovvero
- nella procedura selettiva, regolarmente avviata, siano pervenute non più di tre candidature, numero non adeguato a garantire un effettivo confronto selettivo.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti dai candidati che partecipano alle procedure di reclutamento sono compiuti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 2016/679 (“G.D.P.R.”) sulla protezione dei dati personali (privacy) e delle altre norme pertinenti vigenti in materia, e sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, e tutela della riservatezza dei candidati medesimi.
2. Il trattamento è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di selezione, al fine del reclutamento del personale e, successivamente, all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. I dati sono trattati con l’ausilio di procedure anche informatizzate e sono conservati su supporti cartacei ed informatici.
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
5. I dati identificativi dei candidati ammessi, di quelli esclusi e la graduatoria finale possono essere diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dal presente regolamento, ma non saranno oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
6. Il responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento di selezione di volta in volta individuato ed indicato negli atti ovvero il Capo Servizio Personale.
Art. 17
ACCESSO AGLI ATTI
1. È consentito l'accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dalle altre norme pertinenti vigenti in materia.
2. I candidati avranno diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo solo dopo l'approvazione e pubblicazione della graduatoria.
Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI
1. Al presente regolamento viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Società e mediante affissione presso la sede legale della stessa.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce quello approvato con prot. n. 1718 e 1720 del 01.10.2013.
4. Eventuali modifiche al presente regolamento verranno adottate e pubblicate con le stesse modalità.
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